Vecchiaia anticipata, due uscite

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Il ministero del Lavoro, su parere del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha chiarito che per chi va in pensione di vecchiaia contributiva con requisiti anagrafici “anticipati” valgono le vecchie decorrenze e non quelle più agevoli stabilite dalla legge che ha recepito il Protocollo sul Welfare.

L’Inps con la circolare n. 60 del 15 maggio 2008 ha voluto riepilogare le novità previste dalla legge n. 247/2007, richiamando le note diffuse nei mesi scorsi con cui sono stati definiti i casi in cui non si applica la nuova disciplina delle finestre di accesso alla pensione di vecchiaia.

Il documento di prassi, pertanto, precisa che per chi va in pensione di vecchiaia contributiva a meno di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, non si applicano le finestre introdotte da quest’anno con la legge, n. 247/2007, ma restano in vigore quelle stabilite in precedenza dalla riforma Maroni (L. n. 243/2004).

In particolare, la riforma Maroni ha stabilito l’innalzamento dell’età pensionabile da 57 a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, con almeno cinque anni di contribuzione; oppure, il possesso di almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica. Tra gli altri requisiti, è necessario aver terminato l’attività lavorativa dipendente sia in Italia che all’estero e, inoltre, l’importo della pensione contributiva non può essere inferiore all’assegno sociale più il 20%. Questa misura minima non va rispettata per chi ha compiuto 65 anni di età.

Inoltre, le finestre per chi va in pensione “anticipata” sia nel sistema retributivo che in quello contributivo sono distinte a seconda che si tratti di lavoratore dipendente o autonomo.

Per i dipendenti: con i requisiti di età e contribuzione maturati entro il 31 marzo, la pensione decorre dal 1° luglio; entro il 30 giugno dal 1° ottobre; entro il 30 settembre dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il 31 dicembre dal 1° aprile dell’anno successivo.

Per gli autonomi, le finestre sono ritardate di tre mesi rispetto ai dipendenti e si aprono il 1° ottobre dello stesso anno se i requisiti sono stati raggiunti entro il primo trimestre; il 1° gennaio dell’anno successivo se raggiunti nel secondo trimestre; il 1° aprile se i requisiti sono stati maturati nel terzo trimestre e il 1° luglio sempre dell’anno successivo, per chi ha maturato i requisiti nel quarto trimestre.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 47 – In pensione con quote frazionate – Comegna

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