Variazione catastale. Domande prive di effetto retroattivo

Pubblicato il



Secondo la Commissione tributaria provinciale di Modena - sentenza n. 75/02/2013 del 2013 - le domande di variazione catastale presentate dal contribuente ai sensi del Decreto legge n. 70/2011, non hanno effetto retroattivo; e ciò, nonostante la previsione di cui all’articolo 7 del Decreto del ministero dell’Economia del 26 luglio 2012, ai sensi della quale gli effetti per il riconoscimento del requisito di ruralità decorrerebbero dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

La lettura data dai giudici modenesi è in linea con quella fornita dalla giurisprudenza prevalente la quale, in assenza di un'espressa previsione di retroattività contenuta in una norma di rango primario, continua ad affermare la non retroattività degli effetti delle domande.
Allegati Anche in
  • Il Sole-24Ore del 31 marzo 2013 – Norme e Tributi, p. 23 - La ruralità non è mai retroattiva - Mirto

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito