Vantaggio fiscale e contributivo per le imprese che assumono detenuti o internati
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 30 ottobre 2014
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E’ di 700 euro per lavoratore il credito di imposta fissato per le imprese e le cooperative che, nei limiti dei costi sostenuti per l’assunzione di ognuno di essi ed in proporzione alle giornate di lavoro prestate, abbiano impiegato, nel 2013, detenuti per un periodo uguale o superiore a trenta giorni.
E’, invece, di 520 euro per lavoratore il credito di imposta fissato per le imprese e le cooperative che, nei limiti dei costi sostenuti per l’assunzione di ognuno di essi ed in proporzione alle giornate di lavoro prestate, abbiano impiegato, nel 2014, detenuti per un periodo uguale o superiore a trenta giorni. Il credito spettante scende se l’assunzione riguarda i “semiliberi”:
- a 350 euro se avviene nel 2013;
- a 300 euro se avviene da quest’anno.
Con il Decreto n. 148/2014, del 24 luglio – “Gazzetta Ufficiale” n. 246 del 22 ottobre 2014 – che contiene il “Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti” in 8 articoli in vigore dal 23 ottobre scorso, il ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dell’Economia e con il ministero del Lavoro, stabilisce modalità, condizioni e soglie degli sgravi fiscali e contributivi diretti ad imprese e cooperative che assumono, favoriscono la rieducazione, la formazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di condannati e internati. Il provvedimento tiene conto dei nuovi tetti di spesa stanziati allo scopo.
Per contestualizzare il Decreto 148/2014, ricordiamo che i regimi di favore volti a incentivare questa operazione sociale sono previsti dalle Leggi n. 193/2000 e n. 381/1991.
Condizioni e requisiti.
Come già anticipato, il periodo di occupazione deve essere almeno di trenta giorni e può riguardare, con le dovute differenziazioni sopra descritte:
- detenuti;
- ammessi al lavoro esterno;
- internati e
- persone in semilibertà.
Presupposto dell’assegnazione del credito è la stipula di una convenzione tra la ditta che assume e la direzione dell’istituto penitenziario con cui essa sancisce il rapporto.
Il contratto deve, poi, essere di lavoro subordinato e lo stipendio non può scendere al di sotto degli importi previsti dai contratti collettivi di lavoro.
Alla formazione deve seguire l’assunzione.
Il bonus è rivolto anche alle imprese che svolgono attività di formazione verso detenuti, a condizione che alla preparazione segua l’immediata assunzione per almeno il triplo del tempo formativo per il quale si è usufruito del credito.
Possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese che formano figure professionali all’interno del carcere, da utilizzare per attività gestite dall’Amministrazione penitenziaria.
Bonus a effetto dilatato.
Il credito d’imposta non s’interrompe con il periodo di reclusione.
Lo sconto continua per diciotto mesi dopo il rilascio in caso di detenuti che hanno beneficiato della semilibertà o di lavoro esterno; il prolungamento arriva a ventiquattro mesi in caso di detenuti che non hanno usufruito di tali condizioni.
Il presupposto è che l’assunzione sia avvenuta nel periodo di detenzione.
Profilo fiscale.
L’incentivo non incide sull’imponibile di imposte dirette e Irap e sulla deducibilità degli interessi passivi e delle spese.
Il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione, tramite modello F24, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di concessione del bonus, soggiacendo al limite annuale di 250mila euro previsto per i crediti esposti nel quadro “RU” di Unico.
A partire dal 2015, la compensazione potrà avvenire esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia. Un provvedimento delle Entrate stabilirà modi e termini.
Sempre dal 2015, le aziende interessate, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si chiede di usufruire dell’agevolazione, devono presentare istanza di accesso al credito all’istituto penitenziario con il quale è stata stipulata la convenzione, sia per il personale già assunto che per quello che s’intende impiegare. L’Amministrazione penitenziaria determina, per ogni richiedente, l’entità del bonus concesso complessivamente e le somme maturate mensilmente, e trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, a sua volta, anche per gli anni 2013 e 2014, informa il ministero della Giustizia dei crediti utilizzati in compensazione dalle imprese beneficiarie. Le procedure di scambio saranno definite in successivi provvedimenti delle amministrazioni coinvolte.
Per i crediti d’imposta maturati ma non ancora usati in compensazione fino all’avvio dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è possibile - si legge nel Decreto n. 148/2014 - continuare a beneficiare del bonus seguendo le regole già fissate (prima del Decreto) dal ministero della Giustizia.
Gli stanziamenti destinati al beneficio fiscale sono trasferiti dalla Giustizia sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-fondi di bilancio”, perché l’Amministrazione fiscale possa provvedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate. Lo scambio dati tra le due amministrazioni consentirà, chiaramente, di contrastare il fenomeno di utilizzo illegittimo del credito di imposta in questione.
Profilo contributivo.
La misura prevede anche una netta sforbiciata ai contributi assicurativi e previdenziali obbligatori dovuti da datori di lavori e dipendenti. Il taglio è, a partire dal 2013, del 95% rispetto alle percentuali ordinarie.
Nello specifico, l’articolo 8 del Dm n. 148/2014 - “Criteri per la concessione degli sgravi contributivi” - prevede che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, siano ridotte nella misura del 95% per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale.
Lo sconto si protrae per diciotto mesi dal termine del periodo di pena, in caso di lavoratori/detenuti in semi libertà o lavoro esterno, e per ventiquattro mesi, in caso di detenuti che non hanno potuto usufruire di tali benefici. Come per il bonus fiscale, la condizione è che l’assunzione sia avvenuta durante la detenzione.
Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall'INPS entro il limite dello stanziamento fissato, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ad opera dei datori di lavoro.
NORME E PRASSI
DECRETO MINISTERIALE N. 148 DEL 24 LUGLIO 2014
LEGGE N. 193 DEL 2000
LEGGE N. 381 DEL 1991
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