Vanno contestate le mancanze addebitate al dirigente licenziato per motivi disciplinari
Pubblicato il 12 luglio 2018
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Con sentenza n. 17676 del 5 luglio 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che le tutele dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) trovano applicazione nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa, sia se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, sia se a base del recesso ponga comunque condotte suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, con la conseguenza che la violazione di dette garanzie esclude la possibilità di valutare le condotte causative del recesso (ex plurimis: Cass. n. 2553/2015 e Cass. n. 18270/2013).
Poiché un dirigente era stato licenziato:
- a causa di criticità gestionali relative allo svolgimento del ruolo manageriale affidatogli ed all’impossibilità di individuare ulteriori ambiti lavorativi adeguati al suo inquadramento (come si evinceva dalla lettera di licenziamento);
- per il suo persistente atteggiamento non collaborativo in quanto si era rifiutato di operare fattivamente con i propri superiori, evidenziando la sua incapacità di espletare in modo soddisfacente gli incarichi affidatigli, con l’impossibilità di ricollocarlo utilmente in analogo ruolo dirigenziale (come era emerso dalle difese in giudizio del datore di lavoro);
gli Ermellini non hanno potuto fare altro che confermare la natura ontologicamente disciplinare del licenziamento intimatogli in quanto riconducibile ad una sua condotta colpevole in senso lato che aveva così pregiudicato il rapporto di fiducia con la società.
Per quanto sopra il licenziamento è stato dichiarato ingiustificato per mancanza di preventiva contestazione delle mancanze addebitate ex art. 7 Legge n. 300/1970.
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