Valute da convertire tra bilanci e fisco

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Per la seconda volta, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005, scatta l’obbligo per le imprese di convertire le poste in valuta al cambio di fine esercizio (art. 2426, n. 8-bis C.c.). La norma come interpretata dall’Organismo italiano di contabilità, stabilisce che devono essere adeguate tutte e soltanto le poste “monetarie”, costituite dalle attività e dalle passività in valuta, che si tradurranno in una somma di denaro (si rimanda alla tabella di pag. 29 per l’elenco di tutte le poste in valuta dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale da adeguare ai cambi di fine esercizio). Le società, pertanto, devono iscrivere nel Conto Economico gli utili e le perdite derivanti dalla conversione, destinando a una riserva non distribuibile il risultato dell’esercizio corrispondente all’eventuale utile netto che deriva dall’adeguamento. Eventuali oscillazioni di rilievo dei cambi registrate nei primi mesi dell’esercizio successivo non comportano una modificazione delle poste iscritte in fase di chiusura del bilancio, ma necessitano solo di essere motivate in Nota integrativa. Il cambio da utilizzare in sede di conversione è quello dell’ultimo giorno dell’esercizio. Per il bilancio 2005, si prende come riferimento il tasso del 30 dicembre, in quanto il giorno successivo cadeva di sabato. Il tasso in questione è stato comunicato dal ministero delle Finanze e pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” dell’11 gennaio livello fiscale, a decorrere dal 2005, per effetto dell’articolo 110, comma 3, del Tuir, le perdite e gli utili su cambi da valutazione non sono, rispettivamente, deducibili e imponibili: tali differenze su cambi assumono rilevanza solo al momento dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti (realizzo della posta in valuta). Pertanto, gli utili da valutazione contabilizzati sono oggetto di variazione in diminuzione (rigo RF54 Unico 2006 Sc) e le perdite di variazione in aumento (rigo RF32 Unico 2006 Sc).   

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