Va motivato il trasferimento del lavoratore reintegrato
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 17 maggio 2013
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11927/2013, stabilisce che, in assenza di motivazioni che giustifichino il cambio della sede lavorativa, è illegittimo il trasferimento del lavoratore reintegrato in un luogo di lavoro diverso da quello in cui svolgeva le sue mansioni.
Il caso riguarda il reintegro al lavoro per nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Il datore di lavoro, nel dare corso alla decisione del giudice, aveva destinato il lavoratore ad una nuova sede, presso la quale il dipendente non si era però presentato. L'azienda procedeva con il licenziamento per assenza ingiustificata.
Si sottolinea come la decisione dei giudici si considera non rispettata qualora il lavoratore sia destinato a mansioni o ad una sede lavorativa diverse da quelle originarie.Viste le mancate motivazioni da parte dell'azienda, è ritenuto illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata, poiché il rifiuto di adempiere un ordine illegittimo deve essere equiparato ad un'eccezione di inadempimento.
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