Usucapione interrotta con atti tipici

Pubblicato il

In questo articolo:



Usucapione interrotta con atti tipici

In materia di possesso ad usucapionem, la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti.

Infatti, l’articolo 2943 del Codice civile elenca tassativamente gli atti interruttivi della prescrizione da parte del titolare.

Tale efficacia interruttiva non può essere attribuita ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto di proprietà.

Sbarra sulla strada non basta

Sulla scorta di questi assunti, la Suprema corte – sentenza n. 21015 del 18 ottobre 2016 - ha cassato una decisione di merito con cui era stato accordato rilievo decisivo, per escludere un possesso idoneo all’usucapione di una strada e per affermare l’interruzione di quest’ultima, alla volontà contraria dei proprietari e alle loro varie reazioni contro il passaggio pubblico.

Tra queste, era stato, in particolare, tenuto in considerazione il fatto che i proprietari, in epoca non ben precisata, avessero apposto una sbarra per impedire l’accesso a terzi.

Detta circostanza non rientrava, tuttavia, tra quelle espressamente previste dall’articolo 2943 ai fini dell’interruzione da parte del titolare.

Per la norma, infatti, la prescrizione è specificamente interrotta:

  • dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio;
  • dalla domanda proposta nel corso di un giudizio;
  • da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore;
  • dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiari la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito