Uno sconto sugli immobili

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Il Governo, con le modifiche introdotte da un emendamento, ha apportato alcune significative novità alla normativa delle società di comodo. Si tratta di nuove disposizioni che cambiano le regole previste dal Dl 223/06 con decorrenza dal linea con le norme della Finanziaria; tuttavia viene prevista la possibilità di un’applicazione anticipata delle stesse, già dal periodo 2006, nel caso in cui siano più favorevoli per i contribuenti. In particolare, ecco i cambiamenti più indicativi.

- Con la soppressione delle parole “salvo prova contraria” si consente al contribuente di disapplicare la disciplina delle società non operative solo con il ricorso all’interpello ex articolo 37-bis del Dpr 600/73.

- Viene evitato che determinate poste patrimoniali (obbligazioni e titoli similari, strumenti finanziari simili alle azioni, partecipazioni in società di persone) possano concorrere alla determinazione dell’ammontare dei ricavi minimi delle società non operative con il coefficiente del 15% previsto per la generalità dei beni, anzichè del 2% previsto per azioni o quote di partecipazione.

- Sono introdotte aliquote ridotte sia per la determinazione dei ricavi minimi (dal 6 al 4%) sia ai fini della determinazione del reddito minimo (dal 4,75 al 3%) sul valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati negli ultimi tre esercizi.

Con le modifiche apportate dal Governo si è voluto fare in modo che la disciplina delle società di comodo, dopo l’aggiornamento in corso dalla Finanziaria 2007, consenta ai soggetti che si ritengono esclusi dal reddito minimo, pur in presenza di ricavi inferiori alla legge, di ottenere in via preventiva un parere favorevole del Fisco. Il parere preventivo da chiedere alle Entrate diventa cioè obbligatorio per le imprese poste in liquidazione. Viceversa, i soggetti non operativi che non praticano l’interpello e non dichiarano il reddito minimo richiesto, dovrebbero, dopo l’eliminazione dell’inciso “salvo prova contraria”, perdere ogni strumento di difesa contro accertamenti automatici dell’Ufficio.

La nuova disciplina sulle società di comodo produce, inoltre, effetti anche sul fronte Iva. Con le modifiche introdotte al comma 4 della legge 724/94 le società non operative non possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, nè possono cederlo ad altri soggetti.

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