Unilav-Sport per i collaboratori sportivi. Più tempo per le comunicazioni

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Unilav-Sport per i collaboratori sportivi. Più tempo per le comunicazioni

Dal 17 novembre 2023 è ripristinato il doppio canale per l’invio delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico ed è operativo il modello di comunicazione obbligatoria “Unilav-Sport”.

Ma non solo. Superando le indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro (circolare del 25 ottobre 2023, n. 2 come integrata dalla nota del 26 ottobre 2023, n. 460), a imprese e professionisti intermediari è concesso più tempo per assolvere ai primi adempimenti comunicativi.

Tutte queste novità sono contenute nel D.P.C.M. 27 ottobre 2023, firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, Marina Calderone, in vigore dal 17 novembre 2023 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Governo, Dipartimento per lo Sport).

Il decreto, molto atteso dagli operatori del settore, sblocca l’impasse istituzionale creatosi in ordine ai nuovi adempimenti comunicativi previsti, dalla riforma, per il lavoro sportivo dilettantistico (articolo 28, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36).

Prima di analizzare nel dettaglio le importanti novità del decreto, occorre fare un passo indietro focalizzandosi sul quadro regolatorio vigente.

Rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico

Il lavoro sportivo dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se le prestazioni oggetto del contratto rese nei confronti del medesimo committente:

  • pur avendo carattere continuativo, non hanno una durata superiore alle 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

I dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo devono essere comunicati al Registro delle attività sportive dilettantistiche o, in alternativa, al centro per l’impiego.

Sono tenute all’adempimento l'associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinatarie delle prestazioni sportive, direttamente o per il tramite dei professionisti del lavoro (articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12).

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche è pluriefficace equivalendo, a tutti gli effetti, alle comunicazioni al centro per l'impiego.

Le comunicazioni non sono preventive, dovendo essere assolte entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Ad un decreto (DPCM o decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport) il legislatore della riforma ha affidato il compito di individuare le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari per far fronte agli adempimenti.

Periodo transitorio e istruzioni dell’INL

Per espressa previsione di legge, il decreto summenzionato si sarebbe dovuto adottare prima dell’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, vale a dire entro il 1° luglio 2023.

La sua mancata adozione non ha consentito al Registro delle attività sportive dilettantistiche di essere pienamente operativo, comportando di fatto non pochi problemi gestionali a committenti dello sport e professionisti, criticità solo in parte risolte dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Alla circolare del 25 ottobre 2023, n. 2, con la quale l’INL aveva fissato al 30 ottobre 2023 il termine finale per assolvere all’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del decreto correttivo bis (D.Lgs. n. 120/2023) era seguita la nota del 26 ottobre 2023, n. 460 con la quale lo stesso Ispettorato comunicava che, sino alla piena operatività del RASD, l’unica modalità consentita di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro fosse (dal 27 ottobre 2023 in poi) la trasmissione della consueta comunicazione al Centro per l’impiego (modello UNILAV).

Novità in vigore dal 17 novembre 2023

La pubblicazione, sul sito del Dipartimento dello Sport, del D.P.C.M. del 27 ottobre 2023, in vigore dal 17 novembre 2023, ha finalmente sbloccato la perdurante situazione di stallo indicando le specifiche modalità da seguire per assolvere agli obblighi di comunicazione relativamente al rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico, in via ordinaria e nel periodo transitorio.

Il decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico che un ente sportivo dilettantistico è tenuto a comunicare.

In alternativa alla comunicazione, in via telematica, al RASD (articolo 6, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, disponibile all’indirizzo registro.sportesalute.eu), l’ente sportivo dilettantistico può assolvere agli obblighi di comunicazione compilando il nuovo modello di comunicazione obbligatoria “Unilav-Sport” con l’applicativo messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali accedendo all’indirizzo servizi.lavoro.gov il.

NOTA BENE: Le regole previste dal decreto per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico si applicano anche alle comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.

Le comunicazioni devono essere effettuate dalle associazioni o società nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dalle associazioni benemerite, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.a. destinatarie della prestazione di lavoro sportivo dilettantistico.

Se non sono curati dal datore di lavoro, gli adempimenti possono essere assolti per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Consulenti del Lavoro, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che ne hanno dato comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti).

Periodo transitorio

Particolarmente importanti per il loro impatto pratico sono le disposizioni del D.P.C.M. del 27 ottobre 2023 che regolano il periodo transitorio, dall’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo (1° luglio 2023) e fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso (17 novembre 2023).

Si dispone che:

  • ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione, restano valide le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino a 17 novembre 2023 attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;  
  • In fase di prima applicazione, per i rapporti di lavoro per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio 2023, il termine del trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, decorre dal 17 novembre 2023

Pertanto, coloro che non hanno ancora provveduto alle comunicazioni obbligatorie per i rapporti di lavoro di tipo dilettantistico instaurati a partire dal 1° luglio 2023 possono farlo entro il 30 dicembre 2023.

NOTA BENE: Considerando che il termine ordinario per le instaurazioni di novembre cadrebbe il 30 dicembre 2023, entro tale data dovranno essere comunicati i rapporti instaurati fino al 30 novembre 2023.

Modello “Unilav-Sport”

Le comunicazioni sono effettuate:

  • mediante l’applicativo messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il modello “Unilav-Sport”, di cui all’Allegato A, secondo i sistemi di classificazione di cui all’Allegato B e le modalità tecniche di cui all’Allegato C del D.P.C.M. 27 ottobre 2023 (gli allegati non sono tuttavia presenti nel testo del decreto pubblicato sul sito del Governo);.
  • mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, secondo le indicazioni contenute nel regolamento del Registro (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

Le comunicazioni sono effettuate in via ordinaria entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro

Allegati

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