Un’esenzione soltanto parziale per i servizi ai fondi comuni

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di Giustizia Ue, con la sentenza del 4 maggio, causa C-169/04, che vedeva opposte due società inglesi alla locale amministrazione fiscale, ha stabilito che sono esenti da Iva i servizi di gestione amministrativa e contabile forniti da un operatore esterno a un fondo comune di investimento, se tali servizi formano un insieme distinto e sono essenziali per la gestione del fondo stesso. Viceversa, le semplici prestazioni materiali o tecniche, come per esempio la messa a disposizione di un sistema informatico o il coordinamento di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rese da un terzo, vanno assoggettate a Iva, perchè non specifiche ed essenziali per la gestione. 

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Fondi comuni, gestori senza Iva – Ricca

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