Un solo ruolo per più debitori

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La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure verso soggetti diversi. E’ quanto stabilisce l’articolo 127 del Dpr n. 917/1986 e quanto conferma il principio espresso dai giudici tributari – Ctp Torino, pronuncia 385/07 depositata il 28 giugno 2008 – che precisa come il creditore non abbia diritto ad esigere da tutti i debitori solidali, in via contemporanea ed indipendente, il soddisfacimento da parte di ognuno dell’intero credito vantato. Egli ha invece titolo, in caso di solidarietà passiva, per rivolgersi a tutti i coobbligati congiuntamente per ottenere da ognuno la quota spettante, o specularmente ad uno solo di essi per l’intero importo, nel qual caso il debitore escusso potrò rivalersi sui coobbligati per ottenere il rimborso dell’eccedenza versata.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 44 – Un solo ruolo per più debitori - Seperso

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