Un muro per i crediti

Pubblicato il



La sentenza 8580, del 13 marzo 2006, della Corte di Cassazione, ha affermato che per il Fisco le procedure concorsuali non sono tutte uguali. La sentenza, infatti, oltre a rovesciare completamente la decisione della Commissione tributaria provinciale, ha messo in evidenza come l’amministrazione controllata, ai fini fiscali, non può essere equiparata alle altre procedure concorsuali. Pertanto, non sono deducibili, quali perdite, le somme relative a crediti nei confronti di una società sottoposta ad amministrazione controllata. Per i giudici, le altre procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo etc.) presuppongono lo stato di insolvenza come condizione necessaria per la loro apertura e, quindi, l’accertamento giudiziale di una situazione economica e finanziaria che rende, quasi sicuramente, molto improbabile la completa soddisfazione dei creditori. Nel caso dell’amministrazione controllata, non essendo questa paragonabile alle altre procedure concorsuali per ciò che riguarda le prospettive di soddisfazione dei creditori, deve concludersi che non sussiste il presupposto che giustifica una prognosi di probabile inesigibilità dei crediti e di conseguenza che quelli nei confronti di imprese in amministrazione controllata non possono essere coperti da accantonamenti al fondo copertura rischi su crediti. Questa conclusione deriva dalla mancata menzione dell’amministrazione controllata nell’articolo 66 del Dpr 617/86, secondo cui i crediti nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali e inseriti tra gli accantonamenti al fondo rischi sono immediatamente deducibili.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito