Fondi di solidarietà bilaterali: ultimi giorni per l’adeguamento
Pubblicato il 20 giugno 2023
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La legge di Bilancio 2022 ha previsto importanti novità in tema di ammortizzatori sociali riguardanti l’adeguamento dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, i predetti organismi - già costituiti al 31 dicembre 2021 - dovranno adeguare i propri statuti alle nuove regole di cui all’art. 30, comma 1-bis, del sopracitato decreto legislativo.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, i Fondi di solidarietà bilaterali, i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri fondi di solidarietà devono assicurare l'erogazione di un assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie e straordinarie.
In particolare, i predetti Fondi dovranno garantire le tutele del nuovo assegno di integrazione salariale a tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente.
Adeguamento dei regolamenti
La legge di bilancio 2022, prevede che i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40, devono:
- con riferimento alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, garantire la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello di cui all’art. 3, comma 5-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- stabilire la durata massima della prestazione, in misura almeno pari a quella dei trattamenti di integrazione salariale, in base alla soglia dimensionale dell’impresa e della causale;
- adeguare alle anzidette previsioni, ove necessario e per i fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, i propri regolamenti entro il 31 dicembre 2022 (prorogata al 30 giugno 2023 dal decreto Milleproroghe per i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26).
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