Uif: indici di anomalia in materia di erogazione e gestione dei finanziamenti pubblici
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 09 luglio 2010
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L'Uif, con comunicazione dell'8 luglio 2010 resa in esecuzione dell’articolo 6 comma 7 lett. b) del Decreto legislativo 231/2007, è intervenuta in materia di erogazione e gestione dei finanziamenti pubblici alle imprese per indicare ai professionisti ed agli intermediari finanziari e bancari gli indici che potrebbero far scattare il campanello d'allarme in ordine ad eventuali abusi.
Nel dettaglio, nel testo della comunicazione gli indici di anomalia vengono distinti in quelli attinenti alla fase prodromica all’erogazione del finanziamento e quelli relativi alla fase di utilizzo dei finanziamenti. Nella prima fase, vengono posti all'attenzione dell'intermediario i processi di capitalizzazione attuati attraverso consistenti apporti di contante ovvero tramite bonifici, assegni o altre modalità di afflusso di capitali disposti da soggetti che non appaiono avere collegamenti societari o operativi o comunque rapporti con l’impresa; la presenza di imprese interessate da improvvise ovvero ripetute variazioni negli assetti proprietari o di controllo o nella sede sociale; l'entità del finanziamento del tutto incompatibile con il profilo economico-finanziario del soggetto richiedente; la produzione, ai fini del finanziamento, di documentazione connotata da notevoli profili di criticità o di dubbio, soprattutto sotto il profilo economico/finanziario.
Quanto alla fase di utilizzo dei finanziamenti, sono considerati indici di anomalia l'eventuale prelevamento per contanti, immediato ovvero tramite più operazioni frazionate, di quote del finanziamento ricevuto; il trasferimento dei fondi ricevuti a soggetti terzi, effettuato con operazioni che non appaiono logicamente collegate alle finalità per le quali il finanziamento è stato erogato; il trasferimento dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o giuridiche con sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o caratterizzati da regimi non equivalenti nel contrasto al riciclaggio; l'improvvisa o ripetuta variazione degli assetti proprietari dell’impresa, successivamente all’erogazione dei fondi.
- ItaliaOggi, p. 28 – Scambi di quote osservati speciali – De Angelis, Feriozzi
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