Rapporto CBAM, carbonio alle frontiere. Proroga
Pubblicato il 06 febbraio 2024
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Il Regolamento UE 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ha istituito un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), stabilendo degli obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025.
Detto regolamento è stato adottato per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate in alcuni merci al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riducendo così le emissioni di carbonio globali.
Il 17 agosto 2023 la Commissione UE ha adottato regolamento di esecuzione del CBAM n. 2023/1773 riguardante le regole per assolvere alle comunicazioni richieste.
Infatti, è stato stabilito che durante il periodo transitorio gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti devono comunicare la quantità delle merci importate, le emissioni dirette e indirette incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio dovuto per tali emissioni, compresi i prezzi del carbonio dovuti per le emissioni incorporate nei materiali precursori.
ATTENZIONE: La prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2024 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2023; l’ultima relazione entro il 31 gennaio 2026 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2025.
Regolamento CBAM: relazioni
L’allegato 1 al regolamento 2023/1773 contiene le informazioni da presentare nelle relazioni CBAM durante il trimestre di riferimento.
In particolare, ciascun dichiarante provvede affinché il gestore possa comunicare le informazioni seguenti:
a) il quantitativo delle merci importate, espresso in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
b) il tipo di merci identificato dal rispettivo codice NC.
Inoltre, l’importatore dovrà indicare il Paese di origine delle merci e i dati utili ad identificare l’impianto in cui sono stati prodotti tali beni.
Nel registro transitorio CBAM il dichiarante fornisce le informazioni e indica se:
a) la relazione CBAM è presentata da un importatore a proprio nome e per proprio conto;
b) la relazione CBAM è presentata da un rappresentante doganale indiretto per conto di un importatore.
Attivazione portale CBAM
Con avviso del 30 novembre 2023, l’Agenzia delle Dogane rende noto che a seguito dell’attivazione del Registro CBAM da parte della Commissione UE, avvenuta il 1° ottobre 2023, sarà possibile per tutti i dichiaranti interessati effettuare, dal 4 dicembre 2023, la richiesta di autorizzazione per l’accesso al portale CBAM dedicato ai dichiaranti e iniziare, dal giorno successivo in ambiente di test, a familiarizzare con tutte le funzionalità attivate al suo interno.
NOTA BENE: Tale avviso integra la precedente pubblicazione, da parte della Commissione UE, del manuale d’uso illustrativo delle varie sezioni del medesimo portale e dei vari step da seguire per la compilazione dei campi relativi alle informazioni che devono essere dichiarate.
Le modalità di accesso al portale sono descritte secondo una precisa successione temporale.
Sanzioni
Previste delle sanzioni nel caso in cui il dichiarante non si sia adoperato per presentare la relazione oppure qualora la stessa sia incompleta o inesatta.
Portale CBAM
Attraverso il portale CBAM per gli operatori commerciali si accede al registro transitorio CBAM per i dichiaranti. Il portale è accessibile da Internet e può essere utilizzato per presentare le relazioni CBAM.
Difficoltà tecniche: proroga
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato, il 31 gennaio 2024, che alcune imprese hanno riscontrato problemi tecnici nell’accesso e nel funzionamento del Registro transitorio CBAM.
Pertanto, la Commissione Europea, preso atto di tale situazione, informa che, dal 1° febbraio 2024, sarà disponibile sul Registro transitorio CBAM una nuova funzionalità attraverso la quale i dichiaranti potranno richiedere, secondo le modalità e i termini definiti dalla Commissione, ulteriori 30 giorni per inviare il rapporto CBAM del quarto trimestre 2023, la cui scadenza è stta fissata al 31/01/2024.
NOTA BENE: Non verranno applicate sanzioni alle imprese che hanno riscontrato difficoltà nel presentare la prima relazione CBAM.
Il ritardo nell'invio della relazione CBAM viene considerato giustificato purchè la presentazione avvenga tempestivamente una volta superati gli errori tecnici.
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