Tutto sul decreto incentivi

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È dedicato interamente al decreto legge n. 40/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico un sito internet approntato dallo stesso Ministero per spiegare il decreto e rispondere alle domande di consumatori e venditori.

Si ricorda che i venditori dovranno seguire una procedura di iscrizione ad un apposito elenco, prima di poter attivare l’effettiva erogazione degli incentivi ai consumatori: il negoziante (o il costruttore) a partire dal 15 aprile potrà chiamare il call center al numero verde 800 556 670 per conoscere la disponibilità delle risorse finanziarie e fornire una risposta all’acquirente (per gli abbonamenti ad internet veloce dovranno registrarsi solo gli operatori delle telecomunicazioni, utilizzando esclusivamente l’indirizzo contributi.bandalarga@postecert.it).

La possibilità di verificare il budget ancora disponibile è utile per non incorrere nel diniego dell’incentivo per fine risorse. Infatti, poiché gli incentivi sono riservati solo ai prodotti venduti al momento della richiesta di incentivo il venditore deve già avere a disposizione tutti i dati relativi alla vendita e al cliente, così come specificato nelle schede relative ad ogni prodotto. Il rischio, dunque, dell’acquisto senza incentivo dovrebbe essere scongiurato dalla costante informazione sul residuo del fondo di 300 milioni di euro a disposizione.

Quanto alle date: dal 6 aprile al 16 maggio i venditori potranno registrarsi per l'erogazione degli incentivi tramite call center e dal 17 maggio tramite portale WEB; i cittadini e le imprese potranno acquistare i beni con gli incentivi dal 15 aprile 2010. Altre importanti informazioni riguardano: - l'acquisto di immobili su cui non viene praticata la riduzione di prezzo, poiché il contributo sarà riconosciuto direttamente all'acquirente, anche se la prenotazione sarà a cura del costruttore/venditore; - il mancato riscontro dei requisiti, nel qual caso il contributo non verrà erogato.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 23 – Spazio ai bonus solo se la vendita è già conclusa – L. D. S.

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