Tutela del lavoro e crisi aziendali, in vigore le novità
Pubblicato il 12 settembre 2019
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 il decreto legge n. 101 del 3 settembre 2019, che contiene disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, con il duplice scopo di garantire la tutela economica e normativa di talune categorie di lavoratori, considerate più vulnerabili (come i “riders”) nonché di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nelle crisi d’azienda.
Tutele nei confronti dei “riders”
Dopo mesi di dibattiti e dopo le prime pronunce giurisprudenziali, il decreto si è occupato, in primo luogo, di fissare i livelli minimi di tutela cui hanno diritto i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali (c.d. riders), vale a dire, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo.
In dettaglio, grazie alle nuove disposizioni, i lavoratori hanno diritto:
- ad essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente;
- alla retribuzione a base oraria, a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
Secondo il decreto, inoltre, la retribuzione non potrà essere inferiore al livello fissato dal CCNL dell’azienda per mansioni equivalenti e la contrattazione collettiva poi potrà definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.
In più, nei loro confronti, è in ogni caso obbligatoria la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui premio è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta, nonché tutte le tutele per garantire la salute e sicurezza sul lavoro.
NB! Per tale categoria di lavoratori, le disposizioni in merito alle tutele retributive saranno operative dopo 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. |
Tutele per gli iscritti alla Gestione Separata
Il decreto legge in commento stabilisce che, ai soggetti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spettino le seguenti tutele:
- indennità̀ giornaliera di malattia;
- indennità̀ di degenza ospedaliera, che viene raddoppiata;
- congedo di maternità̀ e congedo parentale.
La condizione per poter usufruire delle misure appena richiamate è che, nei loro confronti, risulti attribuita una mensilità̀ della contribuzione dovuta alla predetta Gestione Separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile.
Lavoratori para-subordinati e DIS-COLL
Il decreto stabilisce, inoltre, che i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potranno fruire della DIS-COLL, in caso di perdita involontaria della propria occupazione, purchè risulti essere stato versato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno 1 mese di contribuzione.
NB! La DIS-COLL consiste in una indennità di disoccupazione mensile destinata ai collaboratori autonomi e parasubordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. E’ stata istituita dal decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2015). |
Validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU avrà validità̀ dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre, pertanto, in ciascun anno, all’inizio del periodo di validità̀, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU saranno aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.
NB! Resta ferma la possibilità̀ di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare. |
Disposizioni per le crisi aziendali
Come anticipato, il decreto va incontro alle esigenze delle imprese in crisi occupandosi in primo luogo delle imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici.
In particolare, le aziende appartenenti a tale comparto, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa che, al fine di garantire la continuità produttiva e mantenere stabili i livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà̀, sono esonerate dalla contribuzione addizionale, prevista dall’art. 5 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015) in caso di ricorso all’intervento dell’integrazione salariale straordinaria.
Da ultimo, il decreto prevede anche una disposizione “salva Ilva”: l’art. 14 sottolinea infatti che, per tutti gli atti compiuti in "osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale" è esclusa ogni responsabilità penale, in virtù del principio generale sancito dall’articolo 51 del codice penale, per cui “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica esclude la punibilità”, fermo restando la responsabilità penale, civile e amministrativa per la violazione di norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
NB! In considerazione delle particolari condizioni di crisi occupazionale, si prevede che: - la Regione Sardegna possa destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro nell’anno 2019, per un massimo di 12 mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio; - la Regione Sicilia possa destinare ulteriori 30 milioni di euro nell’anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. |
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 |
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