Tutela dalle clausole vessatorie nel procedimento monitorio

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Secondo la Corte di giustizia – causa C-618/10, sentenza del 14 giugno 2012 - la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, va interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, “la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo”.

Ne consegue che spetta al giudice rilevare l’abusività di una clausola contrattuale vessatoria anche nella fase sommaria del procedimento sommario per decreto ingiuntivo, in cui il consumatore non ha ancora la possibilità di far valere le proprie ragioni
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 11 – Clausole vessatorie, tutela ex ante – Ciccia
  • ItaliaOggi7, p. 11 – Non aspettare la fase dell’esecuzione

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