Truffa con bonifico Foro del conto ricevente

Pubblicato il



Truffa con bonifico Foro del conto ricevente

Nel bonifico bancario il momento dell’ordine impartito dalla banca da parte della persona offesa, non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro oggetto dell’ordinazione bancaria, come destinazione, un conto corrente diverso da quello dell’ordinante, acceso presso la banca del destinatario in un luogo che può essere differente. E’ in detto ultimo luogo, in particolare, che si radica la competenza territoriale nel procedimento per reato di truffa con bonifico bancario.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione feriale penale, su ricorso di un soggetto condannato per truffa aggravata, censurando la statuizione di merito, ove la competenza territoriale era stata impropriamente individuata nel luogo del primo atto consumativo della truffa, identificato con l’effettuazione del bonifico bancario dalla persona offesa al destinatario.

L’inidoneità di detta disposizione – secondo la Cassazione – risiede nel fatto che il bonifico partì effettivamente da una determinata Provincia, ma arrivò poi presso un’altra, ove si trovava il conto corrente del soggetto “truffatore”, spostando in tal modo la competenza presso il locale Tribunale.

Momento consumativo Accredito somma bonificata

Ricorda in proposito la Suprema Corte, che il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa. E detto momento si verifica all'atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente.

Il reato pertanto si consuma laddove il soggetto attivo procuri a sé o ad altri il profitto ingiusto e non nel luogo nel quale viene disposto l’eventuale pagamento dell’obbligazione contratta con l’accordo.

Nella truffa con bonifico bancario pertanto, nello specifico, occorre che avvenga un consolidamento in termini economici dell’operazione in capo al soggetto attivo; ciò che si verifica solo nel momento in cui la somma bonificata viene accreditata sul conto corrente del destinatario, con conseguente e successivo addebito sul conto corrente dell’ordinante che ne perde definitivamente la disponibilità.

Sino a quel momento – conclude la Corte con sentenza n. 37400 dell’8 settembre 2016 – la semplice disposizione impartita all'istituto bancario, non consolidando l’operazione, non comporta alcuna consumazione del reato, posto che il soggetto attivo non ha ancora acquistato la valuta. 

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito