Travet. E avvocato

Pubblicato il



L’ordinanza n. 315/2008 (giudice del lavoro di Napoli) ritiene confligga con la Carta costituzionale il divieto a tutti i dipendenti pubblici di esercitare la professione di avvocato. Non è legittimo l’aver stabilito, con legge n. 339/2003, che il regime di incompatibilità con la professione operi universalmente sui dipendenti pubblici, anche cioè verso coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge citata, già erano iscritti negli albi professionali degli avvocati.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Travet. E avvocato - Paladino

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito