Trattamento speciale disoccupazione edile
Pubblicato il 22 aprile 2016
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La Legge n. 92/2012 ha abrogato l’art. 11 della Legge n. 223/1991 - che stabilisce le condizioni ed i requisiti per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili - con decorrenza 1 gennaio 2017.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto, con circolare n. 16 del 20 aprile 2016, per sottolineare che, quindi, le condizioni ed i requisiti per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione devono perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016.
In particolare, considerato che il numero minimo di licenziamenti stabilito dalla delibera CIPI del 19 ottobre 1993 – che ha fissato i criteri ed i requisiti per l’individuazione dei casi di crisi occupazionali previsti dal citato articolo 11, Legge n. 223/1991 - deve essere raggiunto in un arco temporale di sei mesi dal primo licenziamento, tale requisito dovrà necessariamente perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016.
Entro la medesima data va anche conclusa la procedura sindacale e presentata l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione.
Conclude la circolare n. 16/2016 sottolineando che il Ministero potrà adottare il decreto di accertamento e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nel corso del 2017 anche se con decorrenza nell’anno 2016.
- eDotto.com – Edicola del 22 dicembre 2015 - NASpI, chiarimenti per l’edilizia – Redazione eDotto
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