Trattamento non differenziato per gli incentivi del conto energia

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Con la circolare 66/E l’agenzia delle Entrate precisa che quanto riportato nel paragrafo 2 della circolare n. 46/E del 2007, che fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale da riservare alla tariffa incentivante erogata a titolari di impianti fotovoltaici in relazione all'energia prodotta annualmente, trova applicazione solo per gli impianti incentivati ai sensi del DM 28 luglio 2005 e non anche per gli impianti incentivati ai sensi del DM 19 febbraio 2007.

Infatti, il Dm 19 febbraio 2007 modifica il precedente Dm 28 luglio 2005 non prevedendo un trattamento differenziato per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto. Dunque, riconosce anche a questi ultimi, la tariffa incentivante su tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete (articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007).

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