Trasporto ferroviario. Niente clausola di esonero da responsabilità in caso di forza maggiore

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Con sentenza pronunciata il 26 settembre 2013 relativamente alla causa C-509/11, la Corte di giustizia Ue ha spiegato che, l'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, va interpretato nel senso che un'impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata dall'obbligo d'indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore o a una delle cause elencate all’articolo 32, paragrafo 2, delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli.

Con la decisione i giudici europei si sono pronunciati sulla domanda pregiudiziale sollevata dalla Corte amministrativa austriaca proprio con riferimento all'interpretazione degli articoli 17 e 30 del Regolamento n. 1371/2007.
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  • ItaliaOggi, p. 23 – Treni in ritardo, biglietti sempre a rimborso parziale

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