Trasmissione dati dei titolari di prestazioni collegate al reddito

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Con il messaggio n. 21172 del 12 agosto 2010, l’Inps fornisce le prime indicazioni per la trasmissione dei dati da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito, alla luce della legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), che ha apportato modifiche all’articolo 35 del decreto legge n.207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

Circa le verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, le novità riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare e, dunque, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.

Dal 1° gennaio di ogni anno, quindi, per il riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:

- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nello stesso anno;

- dei redditi diversi da quelli citati conseguiti nell’anno precedente.

Fermo restando quanto detto con circolare 62 del 2009, l’Inps comunica che dal 1° giugno 2010 il diritto alle prestazioni subordinate all’obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati è calcolato in base ai redditi conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione. Ossia, per la verifica del mantenimento dei requisiti, si dovrà considerare il reddito dell’anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all’anno precedente.

Nel caso in cui si verificasse che l’importo ottenuto superi il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procederà alla revoca della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute dal 1°giugno 2010 o dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva.

Si specifica che, per le prestazioni d’invalidità civile collegate al reddito l’importo della nuova pensione liquidata al titolare rileva dall’anno di corresponsione degli arretrati.
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