Trasferimento imponibile

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18646 dell'8 luglio 2008, ha chiarito che le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente, in occasione del trasferimento ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione, non hanno funzione risarcitoria ma, sostanziandosi in un adempimento di un obbligo contrattuale, costituiscono parte integrante della retribuzione. Conseguentemente, le stesse devono essere considerate componenti del reddito tassabile, ai fini Irpef, se percepite per periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore del dlgs n. 314/97). Sulla scorta di tale principio, la Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da un contribuente che si era opposto ad un avviso di accertamento invocando la natura risarcitoria delle suddette somme. Per completezza, si precisa che le indennità di trasferimento erogate da parte del datore di lavoro sono attualmente disciplinate dal comma 7 dell'art. 51 del Tuir e non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo pari ad euro 1.549,37, per i trasferimenti nel territorio italiano, e ad euro 4.648,11 per i trasferimenti all'estero.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – Trasferimento imponibile – Fasano

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