Trasferimento illegittimo se si concentrano in un’unica sede i lavoratori di serie “B”

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Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2781 del 12 marzo 2014 ha riconosciuto discriminatorio, poiché non sorretto da alcuna plausibile ragione, il trasferimento, presso un’unica sede di un’azienda, di disabili e congiunti di disabili che fruivano di permessi ex lege n. 104/1992.

A seguito di tali trasferimenti, presso la sede in questione risultavano presenti dipendenti in condizioni di invalidità, handicap grave o assistenti di portatori di handicap in condizione di gravità, in una percentuale 4 volte maggiore rispetto alle altre sedi (43,75% a fronte dell’11% delle altre sedi).

Una tale scelta imprenditoriale, per il giudice, da un lato non rispetta i diritti dei disabili, familiari dei lavoratori, e dall’altra opera una specie di “ghettizzazione” tra lavoratori di serie “A” - intendendo tali quelli ad alta produttività - e lavoratori di serie “B”, ovvero quelli che per gravi problemi di salute personali o assenze in favore di familiari portatori di handicap hanno una minore resa.

Il Tribunale ha quindi provveduto ad annullare i trasferimenti ed ordinare il reintegro dei lavoratori nelle sedi di provenienza, con le precedenti mansioni.
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