Trasferimenti senza prova

Pubblicato il



a sezioni Unite, con la sentenza n. 26420 del 2006, accogliendo il ricorso di una dipendente comunale, afferma che in mancanza dell’effettivo licenziamento e della riassunzione di un dipendente, un ulteriore periodo di prova non è giustificabile. Pertanto, nel caso di un trasferimento per mobilità ad altra amministrazione il lavoratore trasferito non può essere sottoposto ad un secondo patto di prova: il passaggio diretto da una struttura all’altra integra una modificazione soggettiva dello stesso rapporto, che quindi non si interrompe. Nella stessa sentenza è spiegato, inoltre, che mentre nel settore privato il passaggio diretto comporta per il datore la facoltà di rimodulare mansioni e trattamento economico del dipendente, nel settore pubblico la mobilità determina solo una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro qualificabile come cessione del contratto.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito