Transfert pricing, al Fisco l’onere della prova

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La Ctp di Pisa, con la sentenza n. 52/07, afferma che l’onere della prova sulla legittima applicazione o meno della disciplina del transfer pricing ricade sull’Amministrazione finanziaria. Ossia, è l’Amministrazione a dover dimostrare che la differenza tra il prezzo praticato ai soggetti infragruppo comparato alle condizioni di mercato ordinarie non trovi adeguata giustificazione economica.

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