Transfer pricing con reato

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Assume sempre maggior rilevo, in materia di pianificazione fiscale delle imprese, il “transfer pricing”, che – per la consapevolezza degli operatori rispetto al maggior rischio legato alle verifiche dell’Amministrazione finanziaria sullo strumento – va valutato in relazione alle conseguenze penali di cui all’articolo 4 del Dlgs 74/2000. Esiste, infatti, una franchigia limite del 10 per cento, che non è chiaro se debba parametrarsi a tutte le voci del “transfer princing” o se il riferimento vada compiuto ai singoli beni o categorie di essi. Superata tale soglia percentuale, accade che per uscire indenni da responsabilità penale si debbano indicare in bilancio i “criteri concretamente applicati”. Gli organismi internazionali raccomandano che le multinazionali predispongano un “set” di documentazione obbligatoria, uniforme nei vari Stati.

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