Transazione non novativa

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Transazione non novativa

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha escluso l’efficacia novativa di una transazione con cui i debitori hanno confermato la volontà di mantenere ferme le loro obbligazioni, senza tener conto della partecipazione all'atto di una pluralità di istituti bancari in luogo dell’unico titolare del rapporto pregresso.

Ricognizione situazione debitoria Non è novazione

Ribadiscono in proposito gli ermellini che l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbono ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti.

E proprio in quest’ottica, nel caso di specie, la Cassazione ha posto prevalentemente in rilievo l’espressa ricognizione della situazione debitoria, nonché la conferma, da parte sia del debitore principale che dei fideiussori, dell’obbligo di restituire le somme dovute a ciascuno degli istituti di credito, senza che nell'atto potesse rinvenirsi alcuna dichiarazione di estinzione delle relative obbligazioni.

Ha parimenti attribuito – con sentenza n. 23064 dell’11 novembre 2016 – portata meramente accessoria alle nuove condizioni concordate tra le parti, come la dilazione di pagamento, l’indicazione di un nuovo tasso di interesse o la concessione di ipoteca da parte dei fideiussori. 

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