Totalizzazione a largo raggio
Pubblicato il 15 marzo 2006
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L’Inps ha elaborato una bozza di circolare in cui si indicano i principi base sulla nuova “totalizzazione” previdenziale. La circolare, in maniera molto dettagliata, precisa quanto stabilito dalla direttiva del ministero del Lavoro del 2 marzo, che a sua volta definiva i contorni del decreto legislativo 42 del 2 febbraio. Ecco le indicazioni salienti sulla possibilità di cumulare i trattamenti: la condizione per ottenere la pensione “totalizzata” è che non si deve essere titolari di un trattamento previdenziale da una delle gestioni interessate dalla riforma (pensione diretta). Chi ha già una pensione non può “totalizzare” nemmeno i periodi contributivi maturati in altre gestioni. E’ possibile, invece, ottenere la pensione indiretta da totalizzazione per il familiare superstite già titolare di pensione diretta. Per avere diritto alla totalizzazione, poi, l’anzianità va calcolata conteggiando una sola volta i contributi coincidenti: possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi solo le gestioni dove l’anzianità contributiva raggiunga i sei anni. Infine, i requisiti richiesti per la “totalizzazione” sono differenti a seconda che si tratti di pensione di vecchiaia o di una pensione di anzianità. Nel primo caso occorre il raggiungimento del 65° anno di età e un'anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni (periodo inteso come somma delle anzianità di contribuzione non coincidenti). Nel secondo caso, per “totalizzare” occorre un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Nel computo di questo periodo di tempo non vanno considerati i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione: “spezzoni” che, invece, valgono per l’entità dell’assegno familiare e che dovranno essere considerati nel calcolo pro rata a carico delle singole gestioni.
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