Tobin tax: in consultazione pubblica la bozza del decreto di modifica

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Il complicato capitolo della Tobin tax resta aperto e a conferma del fatto che, nonostante tutti gli interventi finora messi a punto dal Governo, ancora non ci sia chiarezza sulla materia della tassazione sulle attività finanziarie, arriva la nuova mossa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In data 22 agosto 2013, infatti, il Dipartimento delle Finanze ha posto in pubblica Consultazione un documento di modifica ed integrazione del Decreto 21 febbraio 2013 - in “Gazzetta Ufficiale” n. 50 del 28 febbraio 2013 - recante attuazione dei commi da 491 a 499 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Tobin tax).

Lo schema di decreto, che modifica il provvedimento Mef di febbraio 2013, è a disposizione sul sito www.finanze.gov.it .

I cittadini, gli operatori finanziari, gli ordini professionali e gli esperti della materia potranno inviare i commenti al riguardo entro il 30 agosto 2013.  Le osservazioni potranno riguardare l’intero contenuto del decreto oppure sue singole parti con specifica indicazione, in quest’ultimo caso, degli articoli a cui si riferiscono le precisazioni.

Al termine del periodo previsto per la consultazione, il Mef renderà pubblico il resoconto delle osservazione pervenute, precisando come in nessun modo tali suggerimenti potranno condizionare le prossime mosse del Fisco.

Gli argomenti su cui si concentra la bozza di modifica del decreto riguardano soprattutto l’assoggettamento all’imposta della nuda proprietà e dell'usufrutto su strumenti finanziari e le modalità di calcolo del prezzo di acquisto per quanto riguarda il trasferimento di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento di derivati.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari non quotati, si specifica che il prezzo di acquisto viene calcolato come il maggiore tra il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi e il prezzo di liquidazione degli stessi contrattualmente stabilito a seguito della stipula del derivato; invece, nel caso di investimenti quotati in un mercato regolamentato, per la determinazione del prezzo assume rilevanza unicamente il valore di esercizio stabilito delle azioni o altri strumenti partecipativi.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 4 - Gli operatori sperano nel rinvio - Cellino

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