Tirocinanti della revisione legale. Puntare sulla relazione annuale
Pubblicato il 24 maggio 2023
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Per i tirocinanti che intendono partecipare all’esame per esercitare l’attività di revisione legale sono a disposizione nuove linee guida approvate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 aprile 2023.
Lo comunica il MEF nella sezione Revisione legale con news del 19 maggio 2023.
Le nuove Linee guida per lo svolgimento del tirocinio vanno a sostituire quelle del 2018, evolvendole.
Infatti è stato osservato come, nonostante sia sempre più numeroso il numero di soggetti che portano a termine il periodo di tirocinio nel termine di tre anni, è ancora alta la percentuale di tirocini con relazioni finali che risultano insoddisfacenti e che portano a prolungare oltre il triennio il periodo di tirocinio.
Ecco, dunque, il nuovo documento sulle Linee guida per lo svolgimento del tirocinio che ha come obiettivo quello di apportare maggiore chiarezza sui contenuti che devono connotare l’attività di collaborazione da parte del tirocinante revisore.
Requisiti per l’ammissione all’esame di revisore legale
Come noto, per essere iscritto nel registro dei revisori legali è necessario che l’aspirante revisore svolga il tirocinio triennale. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, l’iscrizione al registro può essere chiesta da persone fisiche che:
a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 3 del D.M. 145/2012;
b) sono in possesso di una laurea almeno triennale tra quelle indicate nell’articolo 2 del D.M. 145/2012;
c) hanno svolto il tirocinio triennale;
d) hanno superato l’esame di idoneità professionale.
Tirocinio: svolgimento dell’incarico di revisore
La nuova disciplina del tirocinio per detta professione, oggetto di modifica da parte del Dlgs 17 luglio 2016, n. 135, stabilisce l’obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione legale da parte del revisore legale o della società di revisione presso i quali il tirocinio è svolto.
Per quanto riguarda il dominus, invece, vige il dovere di assicurare e controllare l’effettiva collaborazione. Non ottemperare a tale obbligo equivale a violare le norme sulla deontologia professionale.
Linee guida per tirocinio di revisore
Il documento riguardante le nuove Linee guida sottolinea come si debbano fissare alcuni concetti in base ai quali il tirocinante possa assolvere correttamente il percorso formativo. Si tratta:
- del concetto di collaborazione all’attività di revisione legale;
- dell’attualità dell’incarico ricoperto dal “dominus”;
- della preventiva pianificazione dell’attività di tirocinio da svolgere nel triennio.
La collaborazione è da intendersi in senso ampio. Il revisore legale deve far risultare nelle carte di lavoro inerenti alla pianificazione e le modalità di svolgimento della revisione legale, l’impiego del tirocinante tra gli ausiliari di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività.
Con riferimento all’attualità dell’incarico, viene osservato come se nel triennio viene a cessare l’unico incarico di revisione legale in corso, dominus e tirocinante dovranno valutare se proseguire il tirocinio. Se mancano le condizioni utili, il tirocinante potrà scegliere un nuovo dominus idoneo ad assicurarne la formazione pratica.
La compilazione della relazione annuale
Un cenno a parte merita la parte delle Linee guida per lo svolgimento del tirocinio per l’esame da revisore legale dedicata alla corretta compilazione della relazione annuale; si ricorda che questa va redatta al termine di ciascun anno di tirocinio, nonché in occasione di ogni trasferimento presso altro studio professionale o società di revisione legale.
Il documento riporta una elencazione dei criteri da rispettare nella redazione della relazione:
1. nella relazione devono essere indicate attività strettamente inerenti e pertinenti all’attività di revisione legale;
2. la rendicontazione delle attività di revisione legale svolte nel corso del triennio di tirocinio deve avvenire con sufficiente precisione e dettaglio
3. la relazione deve essere originale e non deve presentare un contenuto ripetitivo di altre relazioni o documenti di diverso tipo, anche circolanti per via informatica.
Completano il lavoro:
- degli esempi di relazione insufficiente;
- un modello-tipo di relazione annuale.
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