Tetto complessivo per gli aiuti ai disabili

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L’Inps, con la circolare 14 del 15 gennaio 2007, precisa che il limite di spesa programmato su base annua dall’articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/01, rappresenta il limite complessivo da ripartire tra l’indennità economica e l’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili. Inoltre, nella circolare viene specificato che ai fini dell’accredito figurativo i lavoratori non sono più tenuti a presentare una domanda, poiché i dati retributivi sono in possesso dell’Istituto attraverso l’EMens. 

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Handicap, limite unito al congedo – Cirioli

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