Testamento olografo: sottoscrizione certa

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In materia di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, previsto dall'articolo 602 del Codice civile, distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha come finalità quella “di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento”.

E' stata, così, affermata, la necessità della sottoscrizione da apporre in calce al testamento, mentre una sottoscrizione apposta lateralmente non sarebbe valida. E ancora, le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo non sono ovviabili da firme apposte dal testatore su una busta contenente la scheda testamentaria, perché “tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l'esistenza all'interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia”.

E' quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 22420 depositata il 1° ottobre 2013.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7 – Affari legali, p. VII – Validità testamento Rigore per la firma – Caravaglios

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