Terzo settore. Cndcec e Fnc, istruzioni sul regime transitorio
Pubblicato il 19 aprile 2018
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Viene da Cndcec e Fondazione nazionale commercialisti il documento sul regime transitorio della riforma del terzo settore. Si snoda in due parti: la prima tratta la disciplina civilistica e pubblicitaria della riforma, la seconda quella tributaria.
Nel lavoro si considerano i decreti attuativi della riforma, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (di riforma della disciplina dell’impresa sociale) e d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (che contiene il Codice del Terzo settore), che, seppure in vigore rispettivamente il 20 luglio 2017 e il 3 agosto 2017, contengono disposizioni con diversa efficacia temporale.
È precisato che sono segnalate in nota eventuali modifiche apportate alle disposizioni in esame dallo schema di decreto correttivo che ha già superato il vaglio del Consiglio dei Ministri, in attesa di essere sottoposto al parere parlamentare prima della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Codice è entrato in vigore il 3 agosto 2017, ma l’efficacia normativa delle disposizioni fiscali di carattere strutturale attende l’autorizzazione della Commissione europea, nonché l’operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS); mentre alcune agevolazioni fiscali sono efficaci dal 1° gennaio 2018 (art. 104, comma 1, del Codice).
Entro il 3 febbraio 2019 gli enti no profit devono adeguare gli statuti. Con l'abrogazione del regime Onlus, le stesse devono decidere dove collocarsi.
I regimi fiscali pregressi sono stati rivisti o abrogati
Nel periodo transitorio non si è verificato, precisa il lavoro Cndcec/FNC, alcuno sfasamento temporale relativamente alla disciplina fiscale sia di carattere strutturale che di natura agevolativa: le abrogazioni e/o modifiche in esame sono, da norma, correlate, senza soluzione di continuità, all’efficacia delle norme del Codice destinate a sostituirle.
Con il documento in oggetto sono individuati i modelli impositivi applicabili agli enti no profit fino al momento di operatività del RUNTS: è chiarita l’efficacia temporale delle modifiche.
In tale ambito, si ritiene che anche le abrogazioni - comma 1 dell’art. 102 del Codice - saranno efficaci unicamente al momento di piena operatività della disciplina di cui al titolo X del Codice.
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