Tax credit per editoria e settore tessile. Novità dal DL n. 73/2021

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Tax credit per editoria e settore tessile. Novità dal DL n. 73/2021

Per dare aiuto ad alcuni settori economici, fortemente colpiti alle misure restrittive prese per combattere la diffusione del Covid-19, il Decreto Imprese, Lavoro, Giovani (c.d. Sostegni bis) ha previsto un nuovo credito d’imposta per l’editoria e la proroga di quello esistente nel settore tessile.

Credito d’imposta per la stampa

L’articolo 67 del DL n. 73/2021 riconosce un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. L’aiuto è subordinato all’autorizzazione che deve essere espressa dalla Commissione europea.

I beneficiari sono imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.

Fissato il limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021; raggiunto il tetto, si procederà alla ripartizione delle risorse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante

Rientrano nel credito le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109, Tuir.

Espressamente il Decreto Sostegni2 vieta il cumulo con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Inoltre, il tax credit in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione e il modello F24 deve essere presentato, a pena di scarto, solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il rifiuto del modello si ha anche quando l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione è eccedente l'importo spettante.

Gli interessati sono tenuti a presentare istanza al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri; a tal fine, un successivo decreto stabilirà le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.

Rimanendo nel settore editoriale, viene previsto anche per il 2021 l’incremento della percentuale di resa forfetaria di quotidiani e periodici nella misura del 95 per cento.

Settore tessile. Proroga del credito d’imposta

L’articolo 8 del Decreto Sostegni bis è dedicato alle misure per il settore tessile e della moda, modificando il Dl n. 34/2020: in particolare estende al 2021 il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino. Viene, però, aggiunta una novità: la fruizione dell’agevolazione è collegata alla presentazione di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, prima non contemplata.

 Un decreto MiSE stabilirà i criteri per la corretta individuazione dei settori economici beneficiari della misura.

Il bonus era stato introdotto nel 2020 per contrastare i cali di vendite determinati dalle chiusure degli esercizi commerciali a causa del Coronavirus.

L’agevolazione è pari al 30% delle giacenze eccedenti la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti (metodo e criteri di valutazione devono essere omogenei).

Peri soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci stessi; per gli altri, è necessaria una certificazione sulla consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Il credito d’imposta è utilizzabile

  • solo in compensazione:
  • nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (per i soggetti solari, quindi, i crediti maturati nel 2021 sono fruibili nel 2022).

Per il 2021 il limite di spesa è di 95 milioni di euro mentre per il 2022 è di 150 milioni di euro.

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