Tax credit energia e gas primo trimestre 2023: codici tributo per compensazione
Pubblicato il 15 febbraio 2023
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L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo tramite F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023.
Le sequenze numeriche sono giunte con risoluzione n. 8 del 14 febbraio 2023.
Tax credit energia e gas primo trimestre 2023
Grazie alla legge di Bilancio 2023, con il fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, sono fruibili alcune agevolazioni.
A favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, è attivo un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023 (l’agevolazione opera anche sulla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese nel primo trimestre dell'anno 2023).
Invece, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica è disponibile un credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023.
Anche per le imprese a forte consumo di gas naturale, vige un credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023.
Con riferimento alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è fruibile un credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023.
Infine, altre agevolazioni sono riconosciute alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica per l’acquisito del carburante nonché per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
Codici tributo per compensazione
Poiché tali crediti devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2023 (o ceduti per intero a terzi), sono stati istituiti i necessari codici tributi per operare la compensazione.
Dunque, nel modello F24 devono essere inseriti i seguenti codici tributo:
- “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
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