Tax credit cinema, il cessionario in solido con il cedente

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Tax credit cinema, il cessionario in solido con il cedente

In caso di cessione dei crediti d’imposta nel settore cinematografico,Tax credit cinema, il cessionario risponde in solido con il cedente, fino a concorrenza delle somme indebitamente fruite, laddove gli stessi risultano non spettanti perché revocati o decaduti.

Pertanto, nel caso di crediti ceduti ai soggetti e nelle forme previste all’articolo 21, comma 4, della legge n. 220 del 2016 e all’articolo 8, comma 6, del D.M. 15 marzo 2018, le eventuali azioni di recupero non vanno svolte nei confronti del solo cedente.

Il rapporto cedente-debitore ceduto corrisponde a quello cessionario-debitore ceduto

L’Agenzia, nella consulenza giuridica 9/2019, spiega che la cessione dei crediti d’imposta in esame deve:

  • rispettare, salva espressa deroga, le regole dettate dal codice civile;
  • avvenire solo nei confronti di alcuni soggetti (intermediari bancari, incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale);
  • seguire le regole applicative individuate nei due decreti attuativi del 15 marzo 2018.
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 21 gennaio 2019 - Tax credit Cinema programmazione. Modulistica disponibile - Pichirallo

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