Tassativi i tempi per l'impugnazione

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Il Tribunale di Reggio Emilia, con un'ordinanza del 10 giugno 2013, valuta le modalità con le quali un dipendente di un'agenzia per il lavoro, assunto a tempo indeterminato in regime di somministrazione, ha avviato azione contro il licenziamento ritenuto illegittimo. L'Agenzia per il lavoro evidenziava l'inammissibilità e l'improcedibilità del giudizio per mancata impugnazione del licenziamento e la decadenza dell'azione per non aver depositato il ricorso giudiziale entro 60 giorni dal rifiuto della conciliazione.

I giudici, nel rilevare la rivisitazione da parte del collegato lavoro del sistema di impugnazione dei licenziamenti, sottolineano come in caso di richiesta del tentativo facoltativo di conciliazione non sia sufficiente la semplice richiesta alla competente Direzione territoriale del lavoro, ma è necessario che il lavoratore impugni il licenziamento in forma scritta entro 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto.

Si è ravvisata inoltre una seconda decadenza, in merito al rispetto dell'ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore deve depositare il ricorso al giudice, termine che decorre dal momento in cui il lavoratore è a conoscenza del rifiuto della procedura conciliativa. Nel caso in esame, il ricorrente - non avendo ricevuto, entro 20 giorni, memoria difensiva da parte del datore di lavoro – non ha inviato il deposito del ricorso al giudice entro il termine stabilito in 60 giorni.

Dichiarata quindi decaduta l'azione del lavoratore.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 22 - Niente deroghe all'impugnazione - Pizzin

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