Tassa vidimazione libri sociali in scadenza: come si paga

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Tassa vidimazione libri sociali in scadenza: come si paga

In dirittura d’arrivo per le società di capitali ed altri enti obbligati il pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e la numerazione dei registri. La scadenza è prevista per il 18 marzo 2024.

Tassa vidimazione libri sociali

L’articolo 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 - Disciplina delle tasse sulle concessioni governative – prevede il pagamento di una tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri e registri sociali.

Chiarimenti sul tributo in parola sono stati resi con circolare ministeriale n. 108 del 3 maggio 1996.

Si tratta di un’imposta unica in sostituzione delle tasse di concessione governativa che sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento ed è dovuta in misura fissa.

Il tributo in parola è totalmente deducibile dalle imposte sui redditi.

Il termine fissato per adempiere è normalmente il 16 marzo di ogni anno: per il 2024 la data slitta al 18 marzo essendo il 16 un sabato.

Vidimazione libri sociali. Soggetti obbligati alla tassa annuale

Il pagamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali, ai sensi dell'articolo 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 641/1972, riguarda in via principale le società di capitali. Gli altri soggetti possono provvedere in via volontaria.

NOTA BENE: La tassa va versata anche dalle società di capitali che sono in liquidazione volontaria.

Dunque, le società tenute al pagamento della tassa di concessione governativa annua sono:

  • le società per azioni;
  • le società a responsabilità limitata (ordinarie/semplificate/capitale ridotto);
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società consortili a responsabilità limitata
  • i consorzi tra enti territoriali;
  • le aziende speciali;
  • gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lett. b) Tuir se hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Soggetti esonerati

Come disposto dalla lett. a), comma 11, articolo 73 del DPR n. 917/86 (TUIR), non devono provvedere al versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali:

  • imprese individuali;
  • società di persone;
  • società cooperative/di mutua assicurazione;
  • consorzi che non assumono la forma di società consortile;
  • società di capitali dichiarate fallite;
  • società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva (purché l’atto costitutivo rispetti le condizioni previste dalla Legge n. 289/2002).

Tassa vidimazione libri sociali: obbligo

Vanno soggetti a bollatura iniziale e alla numerazione progressiva i libri sociali obbligatori (articolo 2421 e articolo 2478, codice civile), ed ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali.

Vi rientrano:

  • il libro dei soci;
  • il libro delle obbligazioni;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

ATTENZIONE: E’ stato cancellato l’obbligo di bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri Iva comunque soggetti all'obbligo di numerazione progressiva in ogni pagina, al momento di utilizzo delle pagine stesse

Tassa vidimazione libri sociali: importo

L’importo della tassa di vidimazione dei libri sociali è dovuto in misura fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno solare.

Essa riguarda tutte le formalità di numerazione e bollatura effettuate nell’anno solare di riferimento, comprese quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in stessa.

E’ deducibile ai fini IRES e IRAP.

L’importo del tributo varia in base dell’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento.

Pertanto, entro il 18 marzo va versata la tassa in base ai seguenti parametri:

  • se l’importo del capitale o del fondo in dotazione alla data del 1° gennaio 2024 è minore o uguale a euro 516.456,90 l’imposta è di euro 309,87;
  • se l’importo del capitale o del fondo in dotazione alla data del 1° gennaio 2024 è maggiore di euro 516.456,90 l’imposta è di euro 516,46.

Coloro che effettuano la bollatura volontaria del libro giornale e degli inventari devono versare 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

NOTA BENE: Se successivamente alla data del 1° gennaio 2024 intervengono modificazioni del capitale sociale, queste rileveranno sul versamento dell’anno successivo (tassa vidimazione dei libri sociali 2025).

Pagamento tassa vidimazione libri sociali: termini e modalità

Per il 2024 è necessario adempiere entro il 18 marzo 2024.

Per il pagamento va utilizzato il modello F24, inserendo il codice tributo 7085 nella sezione Erario - anno di riferimento 2024.

Le società di nuova costituzione devono versare la tassa mediante il bollettino di c/c postale n 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate Centro Operativo di Pescara.

Andrà inserito il nome del rappresentante legale e la denominazione sociale della società.

Sanzioni

L’omesso e/o il ritardato versamento della tassa annuale di vidimazione libri sociali è soggetto a sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della tassa stessa. L’importo non può essere inferiore a 103,29 euro.

E', tuttavia, possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso fino alla notifica dell'atto impositivo.

La riduzione della sanzione è legata al momento in cui avviene il ravvedimento; vanno aggiunti gli interessi.

ATTENZIONE: La regolarizzazione per omesso versamento richiede due operazioni:

  • l’utilizzo del modello F24 per pagare la tassa con gli interessi, indicando il codice tributo 7085;
  • l’utilizzo del modello F23 per pagare la sanzione, inserendo il codice tributo 678T, con causale "SZ" indicando il codice "RCC".
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