Tari, indicazioni Mef sui rimborsi
Pubblicato il 21 novembre 2017
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Il ministero dell'Economia, con la circolare n. 1 del 20 novembre 2017, fornisce chiarimenti:
- sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (Tari) relativa alle utenze domestiche;
- sulle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti per i calcoli errati.
Sono rimborsabili gli importi non dovuti dal 2014, anno di introduzione della Tari
Il contribuente che riscontri un errato computo della parte variabile, effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la Tari è stata istituita (art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) quale componente dell’imposta unica comunale (Iuc) posta a carico dell'utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso:
- relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), governata da regole diverse da quelle della Tari;
- laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013.
Le istanze vanno presentate entro 5 anni dal versamento, in carta semplice con indicazione:
- dei dati che identificano il contribuente;
- dell’importo versato;
- dell'importo di cui si chiede il rimborso;
- della pertinenza che ha generato l’errore.
Il calcolo
Si ricorda, nella circolare, che la tassa è formata da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, tenendo conto di superficie e composizione del nucleo familiare, e da una variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.
La parte variabile, spiega il Mef, determina il meccanismo per il calcolo: si deve applicare la quota variabile una sola volta anche quando l’appartamento è completato da cantine, box e solai.
Nasce l'errore
I comuni talvolta hanno operato sommando tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della Tari.
Dunque, è da restituire la quota variabile ripetuta per ogni pertinenza autonoma dal punto di vista catastale.
- eDotto.com - Edicola del 20 ottobre 2017 - Tari Quota variabile non replicabile per le pertinenze - Pichirallo
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