Tares: dai Comuni indicazioni su numero e scadenza delle rate
Pubblicato il 23 maggio 2013
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Il D.L. n. 35/2013, all'articolo 10, innova, limitatamente al 2013, in materia di modalità di pagamento del nuovo tributo sui rifiuti, la Tares, introdotto con l’art. 14 del D.L. 201/2011 e che sostituisce Tarsu e Tia. Al posto delle previste originarie quattro rate (gennaio, aprile, luglio e ottobre), i comuni possono deliberare numero e scadenze dei versamenti Tares. Altra facoltà riservata agli enti locali è quella di far pagare le prime rate in base agli importi dell'anno 2012 a patto che l'ultima rata sia calibrata sugli importi Tares.
NORMATIVA
A partire
dall'anno 2013, il nuovo
tributo comunale sui
rifiuti, denominato Tares, soppianta le imposte Tarsu, Tia1 e Tia2.
La nuova
imposta, istituita dall’art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha la funzione sia di
coprire
la parte del servizio “rifiuti” che la parte “servizi indivisibili” dei
comuni,
comunque riferita alla collettività.
Il tributo
è corrisposto in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, che si
deve
intendere autonoma, ed alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di
attività svolte.
In base al
comma 35 dell'articolo 14 citato, versione originaria, il versamento
del
tributo, in assenza di differente delibera comunale, va suddiviso in
quattro
rate trimestrali, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e
ottobre.
Tale
disciplina è stata, successivamente, mutata:
- il
decreto-legge n. 1/2013 ha posticipato da aprile a luglio 2013 il
previsto
pagamento della prima rata;
- il
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, apporta alcune modifiche, solo per
l'anno
2013, alle modalità di versamento del tributo.
A
chiarimento delle recenti novità, il Dipartimento delle Finanze presso
il Mef
ha emanato la circolare n. 1/DF in data 29 aprile 2013,
mentre l'Ifel
ha pubblicato, il 10 maggio 2013, una
nota di approfondimento.
DISPOSIZONI
SULLE RATE E SULLA
SCADENZA
Secondo la
novella introdotta dal D.L. n. 35/2013 – articolo 10, comma 2, lett. a)
–
rientra nella facoltà dei Comuni
decidere scadenza e numero delle rate di versamento del tributo. La
disposizione riguarda il solo anno 2013.
A ciò si
provvede mediante deliberazione del
consiglio comunale che deve trovare pubblicità
nel sito web dell'ente almeno 30 giorni prima della data di versamento.
La
determinazione di differenti date di scadenza ad opera del comune può
avvenire,
per il 2013, anche nelle more della regolamentazione comunale
riguardante il
tributo.
In mancanza di un atto del comune, i cittadini dovranno effettuare il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio nel mese di luglio 2013; l'ultima rata sarà versata ad ottobre 2013. |
MODALITA' DI
PAGAMENTO
Con la
lett. b) del comma 2 dell'articolo 10, sono state date disposizioni per
il
pagamento delle prime due rate Tares
(esclusa, quindi, l'ultima).
Per
queste, i Comuni possono inviare ai cittadini i modelli
di pagamento, con i relativi importi, predisposti per i vecchi
tributi (Tarsu, Tia1 e Tia2). Logicamente, tali importi
saranno conteggiati
per individuare l'ultima rata dovuta a saldo della Tares.
Invece, l'ultima rata deve obbligatoriamente essere
impostata sulla base dei criteri Tares e contenere la maggiorazione
pari a 0,30
euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai
servizi
indivisibili dei comuni.
Con
riferimento a tale maggiorazione, per l'anno 2013, ai comuni è inibito
procedere all'ulteriore aumento di 0,10 euro, previsto dal comma 13
dell'articolo 14, D.L. n. 201/2011.
In ogni
caso, è necessario specificare che i Comuni, a fronte dell'approvazione
di
tariffe e regolamento Tares, possono applicare i nuovi importi già per
i
pagamenti degli acconti.
Va
ricordato che per il pagamento dell'ultima
rata del tributo, qualunque sia il
numero delle rate fissate dai Comuni (anche se sono due), vige l'obbligo di utilizzare il modello F24 od
il bollettino di conto corrente postale predisposti appositamente per
la Tares.
Essendo
facoltà dei Comuni determinare la scadenza delle rate, quindi, anche
dell'ultima, si precisa che il versamento della maggiorazione avverrà,
se
deliberato, nel termine fissato per l'ultima rata (potrebbe non
avvenire ad
ottobre).
Solo dopo
l'emanazione da parte del Mef dei nuovi modelli di pagamento, è
consentito
aprire un conto corrente postale intestato alla Tares. Inoltre devono
essere
resi noti, da parte dell'Agenzia delle Entrate, i codici tributo da
utilizzare.
AREE SCOPERTE
ACCESSORIE A QUELLE
TASSABILI
Per
effetto della sostituzione ad opera del comma 3, articolo 10, D.L. n.
35/2013,
del comma 4, articolo 14, D.L. n. 201/2011, è stato ripristinata la
vecchia
disciplina vigente in materia di Tarsu relativamente alle aree scoperte
pertinenziali ed accessorie.
Infatti,
l'originario comma 4 dell'articolo 14, prevedeva la non
assoggettabilità a
Tarsu delle aree comuni condominiali non detenute o occupate in via
esclusiva,
ma non disponeva nulla per le aree scoperte pertinenziali e
accessorie di
locali diversi da quelle delle civili abitazioni.
Ora, con
il D.L. n. 35/2013 viene riproposta la
tassazione Tares per le superfici scoperte operative, mentre esulano dal tributo:
-> le
aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili
abitazioni;
-> le
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi
dalle
civili abitazioni;
-> le
aree condominiali comuni non detenute o occupate in via esclusiva;
-> le
aree adibite a verde.
RIEPILOGO |
il comune può
procedere a deliberare numero di rate e scadenze delle stesse; l'atto di
delibera deve essere pubblicato nel sito web istituzionale almeno 30
giorni prima della data di versamento; se il comune
non delibera, i pagamenti vanno eseguiti a luglio 2013 (relativamente
alle rate di gennaio, aprile e luglio) ed ottobre 2013 (relativamente
all'ultima rata); i pagamenti
delle rate, eccetto l'ultima, possono avvenire con modelli di pagamento
predisposti per i vecchi prelievi (Tarsu, Tia) oppure con quelli
stabiliti per la Tares; l'ultima rata
deve obbligatoriamente essere versata con i nuovi modelli di pagamento
opportunamente predisposti; con l'ultima
rata è dovuta anche la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per
metro quadrato. |
MODELLO
DI CONTO CORRENTE POSTALE
Il
ministero dell'Economia e delle Finanze ha
approvato,
con decreto 14 maggio 2013,
pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 116/2013, il bollettino
di conto corrente postale da utilizzare per effettuare il
pagamento Tares.
Il
modulo va adoperato anche per versare la tariffa avente natura
corrispettiva e
la maggiorazione prevista a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni.
Si
comunica che il versamento del tributo può avvenire:
presso
gli uffici
postali
tramite
il servizio
telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.
Utilizzando
il servizio telematico, il contribuente riceve sia la conferma
dell'avvenuta
operazione e sia l'immagine virtuale del bollettino conforme al
modello;
l'immagine può essere sostituita da una comunicazione in formato testo
contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo
virtuale di
accettazione. Tali documenti forniscono la prova del pagamento e della
data in
cui è stato effettuato.
Il
numero di conto corrente – 1011136627 – è
unico per tutto il
territorio nazionale e non può
essere usato per eseguire
i versamenti a mezzo bonifico.
L'intestazione
del conto corrente postale deve essere esclusivamente "PAGAMENTO
TARES".
Si
ribadisce che il modello approvato con decreto del 14 maggio 2013 deve
essere obbligatoriamente usato per
il versamento
della maggiorazione standard e dell'ultima rata del tributo.
E'
possibile ricevere dal comune i bollettini di conto corrente postale
nei quali
è prestampato l'importo del tributo, della tariffa e della
maggiorazione con
l'aggiunta dei dati identificativi del versante nonché il codice
catastale del
comune ove sono situati i locali e le aree scoperte in relazione ai
quali sono
dovuti i pagamenti.
QUADRO DELLE NORME |
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214 – Art. 14 - D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con L. 1 febbraio 2013, n. 11 - D.L. 8 aprile 2013, n. 35 - Circolare Ministero Economia e Finanze 29 aprile 2013, n. 1/DF - Nota IFEL 10 maggio 2013 |
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