Superbonus e barriere architettoniche. Guida Entrate aggiornata
Pubblicato il 30 aprile 2021
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La legge di Bilancio 2021, a partire dal nuovo anno, ha incluso tra i lavori “trainati” gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Guida Superbonus 110%. Interventi per eliminazione di barriere architettoniche
In particolare sono interventi che riguardano ascensori e montacarichi, diretti alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
La Guida apposita, aggiornata a marzo 2021, precisa che il bonus spetta anche a persone di età superiore a sessantacinque anni.
Si osserva, però, che la detrazione è subordinata al fatto che detti interventi siano eseguiti congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica (comma 1, art. 119, DL n. 34/2020)
Altro dubbio sciolto riguarda la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo: l’Agenzia specifica che l’opzione può essere esercitata anche per spese riguardanti interventi trainanti e trainati diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
La spesa massima ammonta a 96.000 euro.
Superbonus 110%. Risposte Mef su pertinenze
Ulteriori indicazioni in materia di Superbonus e rimozione di barriere architettoniche sono state fornite dal Mef in risposta ad una interrogazione in commissione Finanze alla Camera.
Oltre a confermare che il bonus è fruibile da persone con più di 65 anni di età, si spiega che non è rilevante l'assenza di disabili all’interno dell’edificio oggetto di lavori.
In tema di pertinenze, vista la mancanza di istruzioni, queste non devono essere considerate autonomamente, ai fini del conteggio delle unità immobiliari. Tale sentiero, invece, non va seguito se guardiamo al limite di spesa: in questo caso le pertinenze vanno conteggiate e, quindi, quando ci sono quattro unità e quattro pertinenze, il calcolo si effettuerà moltiplicando per otto.
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