Superbonus 110%. Ruffini: tutto su condomini, accessi autonomi e case antisismiche
Pubblicato il 19 novembre 2020
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Durante l’audizione del 18 novembre in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini, ha annunciato l’arrivo di una nuova circolare proprio sulla super detrazione al 110% per far chiarezza sui numerosi dubbi ancora irrisolti.
L’intervento del Direttore dell’Agenzia è stato raccolto nel documento: “Audizione sul tema del “Superbonus”, articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Superbonus 110%, il quadro normativo
Nella prima parte del documento viene presa in rassegna la norma di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), che ha introdotto la detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti, che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. Sismabonus).
In luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, i contribuenti possono optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
A partire dal 15 ottobre 2020 la comunicazione dell’opzione può essere inviata all’Agenzia delle Entrate con le modalità descritte nel provvedimento agenziale dell’8 agosto 2020. L’invio è consentito fino al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Superbonus 110%, le novità introdotte all’articolo 119 del Decreto Rilancio
Al fine di tener conto di alcune criticità emerse nel corso della prima applicazione del Superbonus 110% e delle richieste da parte degli operatori del settore, con lo scopo di semplificare e rendere più fruibile il beneficio, il Legislatore ha ritenuto di apportare alcune modifiche all’articolo 119 del Dl n. 34/2020.
Nel corso del suo intervento id ieri, Ruffini ha spiegato che, dopo le ultime modifiche normative, si lavora su parecchi chiarimenti. Per gli aspetti che non hanno solo carattere fiscale, come per esempio le asseverazioni e le polizze assicurative, sarà necessario “il coinvolgimento di altre amministrazioni”.
Le principali specificazioni su molte questioni ancora irrisolte, invece, troveranno spazio nella prossima circolare, prevista a breve.
Superbonus 110%, tutti gli ultimi chiarimenti del Direttore Ruffini
In attesa del documento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare del 18 novembre, è stato precisato quanto segue.
La detrazione fiscale di cui all’art. 119 spetta per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio, mentre ne restano esclusi gli interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari. In questo caso non esiste un condominio, come pure nel caso in cui l’unico proprietario conceda in locazione o in comodato tutte o alcune delle unità immobiliari a più soggetti detentori.
Il Superbonus 110% spetta, invece, se le unità immobiliari che compongono un edificio sono possedute da diversi proprietari e sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto detentore, in quanto in questo caso si è in presenza di un condominio.
Chiarimenti sono stati resi anche con riguardo agli immobili con impianti e accessi autonomi: secondo l’Agenzia valgono le regole già dettate circa la possibilità di accedere anche attraversando altre proprietà condominiali o private.
Affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è stato precisato che è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, fermo restando il principio di cassa, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.
Circa il riconoscimento del Superbonus per l’installazione del cappotto termico interno, con particolare riferimento agli edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici, data anche l’impossibilità di interventi di isolamento sul loro involucro che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche, l’Agenzia ha precisato che la detrazione del 110% si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe.
Infine, alla domanda se si possa dare sistematicità alle prassi applicative attraverso una sorta di “testo unico delle interpretazioni”, Ruffini ha ricordato la sezione del sito dell’Agenzia in cui già transitano tutte le informazioni disponibili al riguardo (dai provvedimenti, alla Guida, fino alle FAQ), mentre ritiene che sia più complicato il lavoro su un portale unico, dove far convergere tutte le comunicazioni in materia di Superbonus. Al momento, esistono già i portali del Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENEA, ma l’unificazione di tutti questi richiederebbe un lavoro congiuto, per ora ancora non avviato.
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