Superbonus 110%, fruizione da parte di un professionista, un residente estero e una Onlus
Pubblicato il 29 gennaio 2021
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Il 28 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di risposte ad interpelli aventi ad oggetto l’agevolazione cosiddetta Superbonus al 110% prevista dall'articolo 119 del DL n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).
Superbonus al 110%, consulente del lavoro con visto autonomo per la cessione del proprio credito
Di particolare rilievo l’interpello n. 61/2021, con il quale un consulente del lavoro abilitato a rilasciare i visti di conformità di cui all'articolo 35 del Dlgs n. 241/1997, volendo beneficiare della maxi-detrazione del 110%, chiede all’Amministrazione finanziaria se possa applicare il predetto visto di conformità direttamente in caso di opzione per la cessione.
L’Agenzia ricorda che il decreto Rilancio prevede che i soggetti che hanno diritto al Superbonus, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, o per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Ai fini dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, l'articolo 119, comma 11 del decreto Rilancio specifica che il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del d.P.R. n. 322/1998, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato d.lgs. n. 241/1997.
In particolare, i suddetti soggetti sono tenuti, nell'ambito dei controlli finalizzati al rilascio del visto di conformità, a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti ai sensi dell'articolo 119, comma 13 del decreto Rilancio.
Con un precedente documento di prassi (Risoluzione n. 82/2014), l’Agenzia aveva già chiarito che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.
Alla luce di ciò, l’Agenzia ribadisce, ora, che il professionista abilitato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, possa apporre autonomamente il visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione.
Superbonus al 110%, soggetto fiscalmente non residente e cessione del credito
Con risposta ad interpello n. 60/20201, invece, l’Agenzia scioglie il dubbio di un contribuente residente all’estero, titolare in Italia di reddito fondiario relativo all’immobile posseduto.
L’istante chiede se, in qualità di non residente, possa optare per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, sebbene sia titolare solo del reddito relativo all'immobile su cui si effettueranno gli interventi agevolabili.
Già nella circolare n. 24/E/2020, l’Agenzia aveva sottolineato l’importanza di possedere redditi imponibili ai fini dell’accesso al Superbonus del 110%.
Sulla base dei chiarimenti forniti con la suddetta circolare, restano esclusi dall'accesso al Superbonus i soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Nel caso di specie, invece, l’istante, quale proprietario di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso l'accesso al Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, l'Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dalla normativa.
Superbonus 110%, anche le Onlus possono accedere all’agevolazione
Anche una Fondazione iscritta all'anagrafe delle Onlus, chiede se possa fruire del Superbonus di cui al Decreto Rilancio o, in alternativa, esercitare le opzioni previste, volendo eseguire su immobili posseduti a vario titolo alcuni interventi che rientrano tra quelli ammessi all’agevolazione.
L’Agenzia, nella risposta n. 64/2021, rinvia alla circolare n. 30/2020 nella quale è stato specificato che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle Onlus o dalle organizzazioni di volontariato, e dalle associazioni di promozione sociali, regolarmente iscritte ai registri.
Per tali soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
La Fondazione istante rientra tra i soggetti beneficiari di cui all’articolo 119, comma 9, lettera d-bis del decreto “Rilancio”, pertanto l’Agenzia ritiene che la stessa potrà accedere al Superbonus ed esercitare le relative opzioni alternative alla fruizione diretta.
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