Super e Iper ammortamento per i beni acquisiti in leasing Chiarimenti del Fisco

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Super e Iper ammortamento per i beni acquisiti in leasing Chiarimenti del Fisco

Super e Iper ammortamento sono gli argomenti della risoluzione n. 132/2017 dell'Agenzia delle Entrate, che si occupa degli acquisti effettuati in leasing nel “lungo” termine.

L'intervento dell'Amministrazione finanziaria si è reso necessario per chiarire i molteplici dubbi sorti circa l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge di Bilancio 2017, in tema di Super e Iper ammortamento.

Investimenti in leasing con particolari modalità

Nel caso specifico della risoluzione in oggetto, l'Agenzia chiarisce se rientrano nella proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l'Iper ammortamento) e, quindi, se possono fruire della maggiorazione, gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.

Il caso prospettato è quello in cui l'investitore, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato l'ordine - accettato dal fornitore - e versato un acconto del 20% del costo di acquisizione per "bloccare" il bene e, successivamente a tale data, ha scelto di acquistare il bene stesso tramite locazione finanziaria, facendolo comprare da una società di leasing.

In quest'ultimo caso, l'investitore potrebbe alternativamente:

  1. compensare l'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all'investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore medesimo;

  2. ottenere la restituzione dell'acconto da parte del fornitore del bene; la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all'investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo.

L'acquisizione tramite locazione finanziaria a seguito dell'acquisto del bene da parte di una società di leasing, ha fatto sorgere dubbi sulla possibilità di usufruire delle agevolazioni suddette, dal momento che la scelta per l'acquisto del bene in tal modo viene effettuato dopo il 31 dicembre 2017 e dopo aver effettuato l'ordine e il versamento dell'acconto minimo ad un soggetto diverso dal locatore.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

La risoluzione n. 132/E parte con lo specificare che la Legge di Bilancio 2017 (art. 1 comma 8), ha prorogato l'accesso alle maggiorazioni del Super ammortamento anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20%.

In particolare, solo al verificarsi di entrambe le condizioni risultano ammissibili al Super ammortamento anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018.

Il successivo comma 9 ha, invece, sottolineato come le stesse condizioni per fruire del termine “lungo” valgono anche con riferimento agli Iper ammortamenti, per i quali è, però, prevista la possibilità di agevolare gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2018.

Relativamente alla proroga, l'Agenzia ha, inoltre, richiamato le precisazioni rese con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.

Alla luce di queste ultime considerazioni e tenendo a mente il caso prospettato, l'Agenzia ritiene che anche per esso trova applicazione il principio generale di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi (circolare 4/E/2017).

Pertanto, conclude la risoluzione n. 132/E:

l'investitore può usufruire delle maggiorazioni del Super e Iper ammortamento nell'ipotesi specifica di compensazione dell'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20%.

Ciò in quanto, alla data prevista dalla norma, esiste sia l'impegno all'acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell'investitore. E' irrilevante, ai fini delle disposizioni in esame, che l'impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l'acconto, a seguito della compensazione, si "trasformi" sostanzialmente in un maxicanone.

Di più – aggiunge l'Agenzia – anche nel caso di restituzione da parte del fornitore dell'acconto versato, al verificarsi delle stesse condizioni (esistenza dell'impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017), l'investitore può fruire ugualmente della maggiorazione, ma ad una condizione: in sede di restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing, deve essere corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e deve essere inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 24 ottobre 2017 - Iper e Super ammortamento FAQ aggiornate dal MiSE – Moscioni

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