Sull’ordinanza appello lecito

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Il ministero del Welfare ha diffuso la lettera circolare prot. 25/I/0003851, con data 3 maggio 2006, che detta le linee guida in ordine alle novità introdotte nel codice di procedura civile dal Dlgs n. 40/06 sui ricorsi in materia di ordinanze-ingiunzione emessi dalle Direzioni provinciali del Lavoro: le sentenze del Tribunale contro essi godono del secondo grado di giudizio in appello, prima del ricorso in Cassazione. Il decreto integrato e modificato l’articolo 23 della legge 689/81, sulla procedura del sistema delle sanzioni amministrative, stabilendo (articolo 26) che sono appellabili tanto le ordinanze di convalida del giudice, emesse ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 prima richiamato, quanto le sentenze di rigetto dell’opposizione all’ordinanza. In ogni caso resta, in ultima istanza, la possibilità del ricorso in Cassazione.  

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