Sulle ipoteche una decisione di buon senso

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L’analisi tra Fisco e Costituzione è focalizzata quest’oggi sull’ordinanza 363/2008 della Corte costituzionale che entra nel merito della facoltà/dovere da parte del giudice di ricorrere all’interpretazione adeguatrice (tentativo di individuare un’interpretazione della legge costituzionalmente corretta). Il caso parte dalla questione di legittimità sollevata dalla Ctp Roma investita di una causa su una lite concernente l’iscrizione di ipoteca prima della legge che dal 12 agosto 2006 attribuiva alle Commissioni tributarie tale giurisdizione. La Corte in merito alla questione di legittimità ha chiarito che la norma dell’articolo 35, comma 26-quinquies del Dl 223/2006 è idonea a radicare la giurisdizione per le controversie in tema di iscrizione ipotecarie anche di fronte a quei giudici aditi prima della legge stessa, quando erano privi di giurisdizione. La Corte mette in evidenza come l’articolo 5 del Codice di procedura civile debba essere interpretato nel senso di favorire e non impedire la perpetuatio iurisdictionis. Pertanto, il giudice originariamente privo di giurisdizione non può dichiarare la propria carenza di giurisdizione se nel corso del giudizio sia sopravvenuta una norma che gli attribuisce tale competenza.
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