Sulle consulenze nei “paradisi” decide l’incarico

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Con risoluzione n. 363/E/2008 l’agenzia delle Entrate sottolinea che la decorrenza delle regole di indeducibilità dei costi delle prestazioni rese da professionisti domiciliati in Paesi black list scatta dalla data del 3 ottobre 2006 e non dalla data di ultimazione. Dunque, la disciplina antielusiva introdotta all’articolo 110 del Tuir dal Dl 262/06 (collegato alla Finanziaria 2007) si applica relativamente alle prestazioni rese sulla base di incarichi conferiti dopo il 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore della norma. Richiamando i principi di tutela dell’affidamento dei contribuenti e certezza dei rapporti giuridici, la risoluzione 363/2008 esclude l’applicazione della norma alle prestazioni professionali conferite prima di tale data. Altresì, la norma non è applicabile a tutte le prestazioni cominciate prima del 3 ottobre 2006 e ultimate dopo la stessa data. L’indicazione fornita può avere interesse anche per le dichiarazioni presentate entro la scadenza del 30 settembre 2008.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Indeducibilità soft - Felicioni

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